Alunni disabili: incostituzionale la norma che esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga

Sentenza n. 80 della Corte Costituzionale del 22 febbraio 2010

27 Febbraio 2010
GIURISPRUDENZA SCOLASTICA
La Corte Costituzionale, pronunciandosi del giudizio di legittimità costituzionale dell´art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) con la sentenza n. 80/2010, depositata in cancelleria il 26 febbraio 2010, ha dichiarato le disposizioni impugnate illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l´impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell´ambito sociale e scolastico.In particolare, si legge nella sentenza che:

"Sotto il profilo normativo, il diritto all´istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell´ordinamento internazionale che di quello interno. [omissis] Pertanto, il diritto del disabile all´istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d´istruzione" (sentenza n. 215 del 1987).
Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l´appunto ad adempiere alle "ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno" a favore degli alunni diversamente abili (sentenza n. 52 del 2000).
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Le disposizioni censurate che prevedono, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall´altro, l´eliminazione della citata possibilità di assumerli in deroga, si pongono in contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
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La scelta operata ............. di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all´istruzione del disabile grave.
La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità". 
 

Una vittoria della civiltà sulla insensibile logica del risparmio applicata dal ministro Tremonti". A dichiararlo è il coordinatore nazionale della FGU, Rino Di Meglio.



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