Assunzioni in ruolo, precisazioni dal Miur
Forniti alcuni chiarimenti a seguito di numerosi quesiti sollevati
24 Agosto 2011
RECLUTAMENTO E FORMAZIONE
Facendo seguito alla circolare n. 73 del 10 agosto u.s., con la quale è stato trasmesso il D.M. n. 74 in pari data, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico per l´a.s. 2010/2011 e 2011/2012, con la nota prot. n. 6705 di data odierna il Miur fornisce precisazioni a seguito di numerosi quesiti pervenuti.
Ben altri chiarimenti ci aspettavamo, non ci trova concordi, tra l´altro, l´estensione anche al contingente assunto con decorrenza 2010- 2011 del vincolo quinquennale di permanenza nella sede di titolarità, disposto con legge 106/11.
Di seguito i chiarimenti forniti.
Rinuncia all´assunzione in ruolo dal contingente 2010/2011
Graduatorie concorsi: La rinuncia alla nomina dal contingente 2010/11 consente di rimanere in posizione utile per le assunzioni da effettuare con il contingente 2011/12.
Graduatorie ad esaurimento
Ad integrazione del punto c) della C.M. 73 del 10 agosto 2011 si chiarisce che la rinuncia alla nomina dal contingente per le assunzioni 2010/11, effettuata in base alle graduatorie ad esaurimento valide per il citato anno, lascia impregiudicata la posizione dell´aspirante inserito nelle GAE compilate per l´a.s. 2011/2012, consentendo in tal modo l´immissione in ruolo anche per gli anni successivi alla tornata relativa all´anno scolastico 2011/12.
Posti da utilizzare
Le immissioni in ruolo, comprese quelle del contingente relativo all´a.s. 2010/2011, devono essere effettuate utilizzando i posti vacanti e disponibili per l´intero anno scolastico, residuati dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dall´O.M. n. 64 del 21 luglio 2011, ovviamente nel limite di dette disponibilità.
Scuola primaria
Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Ne consegue che non si procede comunque alla immissione in ruolo qualora il profilo di insegnate di scuola primaria risulti in esubero a livello provinciale.
ART. 9, comma 21 del D.L. n.70/2011 convertito in legge 12.7.2011, n.106
Il comma 21 prevede che "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall´anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l´assegnazione provvisoria o l´utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".
La suddetta disposizione si applica anche ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento, in quanto anche nei confronti di tale personale l´assunzione è effettuata nell´anno scolastico 2011/12, a valere sul contingente programmato per gli anni 2011-2013: il comma 17 del citato D.L. n. 70/2011 stabilisce, infatti, che "è definito un piano triennale per gli anni 2011-2013.....il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall´a.s. 2010/2011 di quota parte delle assunzioni.."
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