Cessazioni dal servizio. Emanati decreto e circolare
Il Ministero ha emanato i provvedimenti che fissano la scadenza delle domande al 26 gennaio 2009
09 Gennaio 2009
PENSIONI
Il Miur con l´odierna Circolare Ministeriale n. 3 fornisce le indicazioni operative per l´attuazione del Decreto n. 2 del 09.01.2009 che reca le disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2009 ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale docente.
Il suddetto Decreto fissa al 26 gennaio 2009 il termine per la presentazione delle domande:
- di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio,
- di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell´anzianità minima o massima, ai sensi dell´art. 509, commi 2 e 3 del D.P.R. 16 agosto 1994, n. 297,
- dell´eventuale revoca di tali domande,
- delle istanze da parte del personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio,
- delle domande di coloro che intendano avvalersi della normativa prevista dal Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29 luglio 1997 (trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico).
Si ricorda che per il 2009, in virtù di quanto disposto dall´art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti per l´accesso al trattamento pensionistico restano 58 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Restano anche confermati il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi e il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età (60 anni per le donne).
Nel decreto ministeriale non v´è cenno invece della possibilità di presentare istanza di proroga per altri 2 anni da parte di coloro che compiano 65 anni di età ed abbiano già maturato 40 anni di servizio, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 509, seppur novellato dall´ art. 72 della legge 133/2008 che, come è noto, ha disposto che l´Amministrazione ha ora facoltà di accogliere la domanda di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età (in precedenza ne aveva l´obbligo).
Secondo quanto da noi comunicato nel resoconto dell´incontro del 22 dicembre 2008, per i collocamenti a riposo coatti, in virtù di quanto previsto dall´art. 72 citato, si è in attesa comunque dell´emanazione della direttiva prevista dalla norma stessa, con la quale saranno resi noti definitivamente i criteri per i collocamenti a riposo coatti.
Il suddetto Decreto fissa al 26 gennaio 2009 il termine per la presentazione delle domande:
- di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio,
- di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell´anzianità minima o massima, ai sensi dell´art. 509, commi 2 e 3 del D.P.R. 16 agosto 1994, n. 297,
- dell´eventuale revoca di tali domande,
- delle istanze da parte del personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio,
- delle domande di coloro che intendano avvalersi della normativa prevista dal Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29 luglio 1997 (trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico).
Si ricorda che per il 2009, in virtù di quanto disposto dall´art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti per l´accesso al trattamento pensionistico restano 58 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Restano anche confermati il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi e il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età (60 anni per le donne).
Nel decreto ministeriale non v´è cenno invece della possibilità di presentare istanza di proroga per altri 2 anni da parte di coloro che compiano 65 anni di età ed abbiano già maturato 40 anni di servizio, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 509, seppur novellato dall´ art. 72 della legge 133/2008 che, come è noto, ha disposto che l´Amministrazione ha ora facoltà di accogliere la domanda di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età (in precedenza ne aveva l´obbligo).
Secondo quanto da noi comunicato nel resoconto dell´incontro del 22 dicembre 2008, per i collocamenti a riposo coatti, in virtù di quanto previsto dall´art. 72 citato, si è in attesa comunque dell´emanazione della direttiva prevista dalla norma stessa, con la quale saranno resi noti definitivamente i criteri per i collocamenti a riposo coatti.
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