Condannata per comportamento antisindacale, su ricorso promosso dalla Gilda degli Insegnanti, la dirigente scolastica di un istituto industriale di Catania

Comunicato stampa della Gilda degli insegnanti di Catania

05 Luglio 2009
GIURISPRUDENZA SCOLASTICA

In data 29 giugno 2009, il giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Castorina, ha dato ragione alla segreteria provinciale della Gilda, patrocinata dall´avvocato Concetto Ferrarotto, che ha citato la dirigenza della scuola per violazione dell´art. 28 della legge 300/70.

Il giudice ha condannato l´Amministrazione resistente, dichiarandone l´antisindacalità della condotta ed ordinando la cessazione di tale condotta e la rimozione degli effetti pregiudizievoli.

Fin dal decorso anno scolastico la dirigente scolastica conduceva relazioni sindacali improntate ad omissioni, informative parziali e tardive, sottraendosi al confronto di merito con le OO. SS. e con la RSU d´Istituto e impedendo quindi di fatto la stipula del contratto integrativo d´Istituto. Procedeva poi a conferire le nomine al personale della scuola senza che fossero definiti in sede contrattuale i criteri per l´attribuzione degli incarichi. Nonostante le richieste della maggioranza della RSU e della segreteria provinciale della Gilda, la dirigente scolastica persisteva in un atteggiamento ostativo mettendo in atto un comportamento delegittimante per la sigla sindacale e per quella maggioranza della RSU che mostrava di non cedere a tale clima di ostracismo. Vedendo vano ogni tentativo di condurre corrette relazioni sindacali la segreteria provinciale della Gilda, anche a supporto della maggioranza della RSU adiva il giudice del lavoro.

Il giudice ha riconosciuto il comportamento antisindacale del dirigente scolastico.

Possiamo dire senza tema di smentita che la Gilda, nonostante ostruzionismi e tentativi di delegittimazione da più parti condotti, ha continuato a tenere un comportamento coerente con il proprio ruolo a difesa del personale della scuola e per l´affermazione del diritto dei lavoratori ad essere rappresentati nel confronto con la parte datoriale. La speranza è che questa sentenza ponga un freno ad una pratica che, a quanto risulta allo scrivente, coordinatore regionale della Gilda, va prendendo sempre più piede in Sicilia.

Sono in aumento quei dirigenti scolastici che disattendono gli obblighi sanciti dalle leggi vigenti e dal CCNL, in ordine alla conduzione di corrette relazioni sindacali, non forniscono esauriente e tempestiva informazione sindacale e non procedono a stipulare il contratto integrativo d´Istituto nei tempi e nei modi previsti.
Sempre più diffusa la convinzione che dirigere una scuola equivalga a gestire un´azienda padronale della conduzione della quale non si debba rendere conto a nessuno, ancor meno alle rappresentanze sindacali, la cui presenza è a volte percepita come indebita ingerenza.

Illuminante in tal senso alcuni passaggi della sentenza che si citano testualmente: "omissis......Dalla documentazione prodotta si evidenzia il silenzio tenuto dall´Istituto in ordine alla comunicazione delle necessarie informazioni (preventiva e successiva), cosicchè la contrattazione sindacale è stata relegata ad una mera ratifica dell´operato del dirigente......omissis...... ciò che unicamente conta- e che deve ribadirsi in questa sede- è che su tali questioni l´Istituto avvii una reale concertazione con le parti sindacali, in ordine a precise scelte di campo (quali che siano), consentendo loro di interloquire, eventualmente dissentire o formulare proposte alternative, ossia di svolgere quella attività sindacale che la contrattazione collettiva le assegna in materia....omissis... il punto è che l´Istituto si è sottratto al confronto con le associazioni sindacali sulla materia de quo.....omissis....E´ noto infatti, che l´effettività del diritto all´informazione e alla concertazione è strumentale rispetto al corretto esercizio dell´azione sindacale, che è ontologicamente rivolta a consentire ai sindacati di partecipare alle scelte più importanti della gestione dell´Istituto nel quale operano.... omissis....il comportamento posto in essere dall´Istituto resistente, prescindendo dal previo, effettivo, concerto con le associazioni sindacali ricorrenti in relazione all´adozione dei provvedimenti in contestazione, appare idoneo a screditare i sindacati stessi e a porne in dubbio le effettive capacità negoziali agli occhi dei lavoratori e degli affiliati...omissis".

E´ doveroso concludere con l´auspicio che al fine di ridurre le conflittualità ed il ricorso agli organismi giudiziari, la Direzione Scolastica Regionale, intervenga con l´autorità del massimo ufficio scolastico regionale in quelle scuole ove non vengono rispettati gli adempimenti dovuti e si mettono in essere comportamenti illegittimi.

Filippo Tortorici
Coordinatore regionale
Gilda degli Insegnanti




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