Legge di stabilità e monetizzazione ferie precari

Alcune note e consigli dopo legge di stabilità definitivamente approvata il 24 dicembre 2012

09 Gennaio 2013
Precari

La legge di stabilità (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), definitivamente approvata il 24 dicembre 2012,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29 dicembre 2012 (GU n. 302 - Suppl. Ordinario n. 212) è intervenuta nuovamente sulla materia relativa alle ferie dei docenti precari modificando in parte quella norma contenuta nella legge sulla revisione della spesa che impediva la monetizzazione delle ferie per i dipendenti precari della pubblica amministrazione. Si tratta in particolare di tre articoli: il 54, il 55 ed il 56.

articolo 54 recita: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività lavorative. Durante la rimanente parte dell´anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.....". Il che contrasta l´art 13 del CCNL che dispone che il personale docente può fruire dei giorni di ferie soltanto nel periodo di sospensione delle attività didattiche e quindi dal 1 luglio al 31 agosto.

articolo 55 invece interviene sull´articolo della legge nota come "spending review" che vieta esplicitamente la monetizzazione delle ferie per la pubblica amministrazione e recita: " il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

articolo 56 interviene per affermare che tutte le clausole contrattuali in conflitto con gli art. 54 e 55, vengono disapplicate a partire dal 1 settembre 2013.

Da una testuale lettura degli art. 54 e 55, ne consegue che per una sua corretta applicazione, bisognerebbe conteggiare i giorni effettivamente maturati dai docenti precari durante il periodo delle lezioni (2.666 giorni di ferie per ogni 30 giorni lavorativi), farli fruire durante il periodo in cui le lezioni sono sospese e monetizzare i giorni di ferie eventualmente eccedenti.
Se, da una parte, tali modifiche riconoscono la particolarità della scuola all´interno del pubblico impiego e danno dei criteri che consentono di derogare alla norma generale che impedisce categoricamente la monetizzazione dei giorni di ferie non goduti durante il periodo di validità del contratto, dall´altra permangono tutte le perplessità derivanti da una norma discriminatoria tra personale che svolge lo stesso lavoro e in totale conflitto con il Contratto Nazionale degli Insegnanti. Se aggiungiamo che l´art 56 parla di disapplicazione del CCNL solo a partire dal 1 settembre 2013, le perplessità aumentano ulteriormente e lasciano spazio ad un´interpretazione più larga della nuova norma che la vedrebbe in vigore solo a partire dal prossimo anno scolastico.

Confermiamo pertanto il consiglio dato il mese scorso a tutti i docenti precari di non sottoscrivere nessuna richiesta volontaria di ferie e al più, di farsi "mettere in ferie d´ufficio" per mezzo di un vero e proprio ordine di servizio firmato dal proprio dirigente.

La Gilda degli Insegnanti ha già richiesto un incontro urgente al Ministro al fine di ottenere chiarimenti ed indicazioni precise per un´applicazione uniforme sull´intero territorio nazionale delle nuove norme ed, essendo ancora in attesa di risposta, intende intervenire nuovamente sul MIUR affinché tale incontro abbia luogo al più presto.

In ogni caso, la Gilda degli Insegnanti è intenzionata a promuovere delle azioni legali pilota allo scopo di ottenere per via giuridica, il riconoscimento dei diritti contrattuali che sempre più spesso vengono unilateralmente modificati e per salvaguardare la dignità professionale di decine di migliaia di docenti precari.

 

 


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