Pensioni d´anzianità: precisazioni dal MIUR sui requisiti anagrafici

Nota prot. n. 19313 del 21 dicembre 2009

22 Dicembre 2009
PENSIONI
Avevamo già rilevato l´incongruenza presente nella circolare n. 96 emanata il 15 dicembre allorchè si precisava che per il per il 2010, in virtù di quanto disposto dall´art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti minimi per l´accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall´1.9.2010, sono di 59 anni di età e di 36 anni di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Avevamo fatto rilevare che si matura il diritto al trattamento pensionistico se, al 31 dicembre 2010, si possano vantare i seguenti requisiti:
- età: anni 59 e mesi 8
- anzianità: anni 35 e mesi 4.

In altri termini, con i 59 anni di età non è tassativo il requisito dei 36 anni di contribuzione, se si raggiunge quota 95 ottenuta sommando età ed anzianità in anni, mesi e giorni, in quanto "concorrono alla determinazione della quota prevista per l´anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi". (circolare INPDAP n. 7 del 13/5/08).

Le nostre perplessità sono state confermate dal MIUR, che è intervenuto con la nota prot. n. 19313 del 21 dicembre 2009 per precisare nel senso da noi prospettato quali sono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità.

Tags: #MIUR #cm96/09 #direttiva94/09 #dm95/09 #inpdap #nota19313/09 #pensioni


Allegati

Via Aniene 14 - 00198 Roma