Registro elettronico, nessuna sanzione se nella scuola manca il pc

Su ricorso della Gilda degli insegnanti di Bari il giudice del lavoro di Trani annulla la sanzione del dirigente scolastico

22 Febbraio 2018
GIURISPRUDENZA SCOLASTICA
Una docente di un liceo di Barletta, nell´aprile del 2015 ha subito la sanzione disciplinare da parte del D.S. della sospensione dal servizio per il mancato utilizzo del registro elettronico. In realtà la docente non veniva mai meno all´obbligo di compilare scrupolosamente il registro: utilizzava quello cartaceo! Questo avveniva perché la scuola era sprovvista di qualsiasi supporto informatico per i docenti. Sostanzialmente si voleva imporre l´uso del registro elettronico, ma gli insegnanti dovevano provvedere a portare da casa il p.c. personale o annotare tutto a scuola sul cartaceo per poi ritrascrivere tutto a casa (cosa per giunta non legittima, visto che il registro è atto pubblico e va compilato al momento).

Nel marzo del 2015 il Dirigente Scolastico, a causa di un´assenza della docente in questione, ha scoperto che la stessa utilizzava un registro cartaceo e non quello elettronico. Da qui partiva la contestazione di addebiti disciplinari per la professoressa, inutili le memorie difensive; il Dirigente ha sospeso dal servizio la docente per un giorno. Aspetto non da poco, solo dopo questo episodio, tutti i docenti della scuola hanno ricevuto un tablet da utilizzare per la compilazione del registro elettronico.

La docente pertanto ha deciso di rivolgersi al giudice del lavoro, supportata dall´avv. Raffaella Romano, legale della Gilda degli Insegnanti di Bari. Si giungeva dunque a giudizio, in una prima udienza l´amministrazione ha proposto di ridurre la sanzione da "sospensione dal servizio" a "censura", ma la docente, consapevole di aver subito una grave ingiustizia, non si è piegata e ha chiesto al giudice di entrare nel merito della faccenda. La sentenza è arrivata il 16 febbraio 2018, dopo tre anni di sofferenza per l´insegnante, per l´ingiusta pena. Il giudice del tribunale di Trani è entrato nel merito della vicenda, ha annullato la sanzione disciplinare e ha condannato alle spese l´amministrazione.

Il Magistrato ha ribadito che: "La mancanza di adeguata strumentazione a scuola all´epoca del fatto addebitato non può certamente attribuirsi alla volontà della docente".

Questo conferma quello che da tempo la Gilda degli Insegnanti afferma: non è possibile utilizzare il registro elettronico nelle scuole, giusto per potersi vantare di averlo adottato, in assenza di adeguata rete internet e di supporti informatici per gli insegnanti. Purtroppo però ancora in troppe scuole si è introdotta questa novità, costringendo spesso gli insegnanti ad acquistare a proprie spese i supporti e, in alcuni casi, anche utilizzando la propria connessione internet del cellulare personale.

Ancor più inaccettabile è il fatto che nonostante un palese errore del dirigente, le spese legali debbano essere a carico dell´amministrazione. Si auspica che di fronte a casi così evidenti sia il Dirigente Scolastico a pagare di tasca propria, invece a pagare è sempre la collettività.


Bari, 21 febbraio 2018
Il coordinatore provinciale FGU-Gilda degli Insegnanti
Prof. Vito Carlo Castellana


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