REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA TIPOLOGIA DELLE CLASSI DI CONCORSO PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DM DEL 22.12.2023
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 22 dicembre 2023 inerente revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il decreto entrerà in vigore dall’11 febbraio 2024
12 Febbraio 2024
In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DM del 22 dicembre 2023 inerente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Con il decreto, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59, sono revisionate e aggiornate le classi di concorso, con le seguenti definizioni:
- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 nuova denominazione: Musica nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
Requisiti di accesso
1. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la Tesi di laurea o di diploma accademico.
2. Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualita' richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall'Autorita' accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale e' sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.
La tabella A/1 individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l’accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.
La tabella A individua le classi di concorso: denominazione titoli di accesso e insegnamenti relativi
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/02/10/24A00733/SG
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