Scuole sedi di seggio elettorale, le disposizioni per il servizio di docenti e Ata
Charimenti sui casi che possono verificarsi nei plessi scolastici dove si voterà domenica 25 settembre
22 Settembre 2022
GIURISPRUDENZA SCOLASTICA
A partire dal pomeriggio di venerdì 23 settembre e fino al 26 settembre compreso, molti plessi scolastici resteranno chiusi per consentire l’allestimento dei locali sede di seggio elettorale per le votazioni di domenica 25 settembre. Scuole chiuse per tre giorni, quindi, tolta la domenica.
In tali casi è necessario tenere sempre presente che possono verificarsi i seguenti casi:
1) CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA
I docenti e gli Ata non presteranno servizio. Essendo equiparate alle assenze disposte per motivi come nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, che impediscono l’accesso al personale e agli alunni, anche queste astensioni dal lavoro non devono essere giustificate, né recuperate e quantomeno soggette a decurtazione stipendiale. In caso contrario, infatti, verrebbe posta in essere una condotta palesemente illegittima perché in contrasto con le disposizioni previste dall’art. 1256 del Codice Civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (il dipendente della scuola, ndr), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
Pertanto sono considerati giorni effettivi di servizio e validi anche per il periodo di prova, per la proroga/conferma delle supplenze, eccetera.
2) CHIUSURA DI UNO O PIÙ PLESSI DELLA SCUOLA
Nei plessi non adibiti a sede di seggio elettorale si svolge normale attività didattica e pertanto tutto il personale in servizio in quel plesso dovrà recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.
Nei plessi adibiti a sede di seggio elettorale, invece, trovandoci in presenza di una chiusura dell’edificio, non ci sono obblighi di servizio. A tale proposito, riportiamo quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 185/1995 (art. 3, comma 30): “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.
Si sottolinea che, in base alla contrattazione di istituto e in caso di motivate esigenze di servizio, il dirigente può utilizzare il personale Ata nei plessi rimasti aperti. In nessun caso possono essere utilizzati i docenti per supplenza nei plessi aperti. Richiamiamo per chiarezza il CCNL 2019 art.22, comma 8, lett. B2. “criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo e Ata”.
3) CHIUSURA PARZIALE DI UN PLESSO DELLA SCUOLA
In questo caso, molto raro, il personale Ata svolge il proprio orario di servizio regolare.
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