Trattenimento in servizio oltre i 65 anni. Chiarimenti
Nota 20 febbraio 2009, prot. n. 2316/bis
25 Febbraio 2009
PENSIONI
Il Miur con nota prot. 2316/bis del 20 febbraio 2009 ha fornito alle direzioni regionali chiarimenti in ordine all´applicazione prevista nella direttiva 13 del 2 febbraio u.s. dei cc. 2 e 3 dell´art. 509 del D.lvo 297/94.
L´amministrazione ha precisato che la richiesta di permanenza in servizio oltre i 65 anni di età, ma non oltre i 70, per raggiungere il minimo pensionabile, può essere accolta solo nel caso che, effettivamente, nel corso del periodo di proroga concesso il personale interessato raggiunga l´anzianità minima prevista dalla normativa (15 anni se era in servizio nel ´92, 19 anni 11 mesi e 16 giorni negli altri casi).
Per il personale scolastico in servizio "nel 1974", la proroga può essere concessa fino ai 70 anni d´età, ovviamente a domanda, e solo per costoro, per migliorare la posizione contributiva, pure se il periodo di permanenza in servizio non consente di raggiungere i 40 anni.
Resta pertanto confermato quanto più generalmente previsto nella citata direttiva, che "l´istanza di trattenimento in servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell´anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni entro il suddetto limite di età dei 65 anni".
L´amministrazione ha precisato che la richiesta di permanenza in servizio oltre i 65 anni di età, ma non oltre i 70, per raggiungere il minimo pensionabile, può essere accolta solo nel caso che, effettivamente, nel corso del periodo di proroga concesso il personale interessato raggiunga l´anzianità minima prevista dalla normativa (15 anni se era in servizio nel ´92, 19 anni 11 mesi e 16 giorni negli altri casi).
Per il personale scolastico in servizio "nel 1974", la proroga può essere concessa fino ai 70 anni d´età, ovviamente a domanda, e solo per costoro, per migliorare la posizione contributiva, pure se il periodo di permanenza in servizio non consente di raggiungere i 40 anni.
Resta pertanto confermato quanto più generalmente previsto nella citata direttiva, che "l´istanza di trattenimento in servizio potrà essere accolta esclusivamente nei casi di mancato raggiungimento dell´anzianità contributiva minima o di quella massima di 40 anni entro il suddetto limite di età dei 65 anni".